Villa San Giovanni, Lavoro: il grande Bluff ?

 Caini, vogliono impedire sviluppo e occupazione.

Come la Fiat per Torino. Si, in termini di occupazione e con le dovute proporzioni, il Parco dei falchi avrebbe dovuto rappresentare questo se “malefiche” forze non avessero opposto ostacoli strumentali per evitare la realizzazione di questo maestoso progetto. Una montagna di circa 280.000 mq che da agricola si sarebbe trasformata in complesso turistico alberghiero con 440 occupati.

Invece rischia di trasformarsi in uno psicodramma, con una, anzi due ricorsi e relative richieste di risarcimento per un ammontare di circa 120 milioni di euro che il Comune dovrebbe rifondere alla ditta ECO srl per i danni subiti.

Una seduta del Consiglio Comunale
Villa San Giovanni: Una seduta del Consiglio Comunale

Nemmeno il poderoso sforzo di La Valle e della sua maggioranza, tutto proteso a semplificare vincoli ed a trovare scorciatoie, è servito a dare il via a questa “magna opera”. Il TAR di Reggio Calabria è stato impietoso, segnalando una “compilation” di violazioni di legge. Anzi, come l’ha definita qualcuno, una “enciclopedia di violazioni”.

Schiaffi da tutte le parti per La Valle: prima il TAR, che ha riservato pesanti censure a quella delibera consiliare; poi la stessa ditta ECO srl che riserva al Comune sentimenti tutt’altro che piacevoli, per non avere “tempestivamente verificato la irregolarità e incompletezza” dell’istruttoria, che è “responsabile per fatto illecito”, che ha adottato “provvedimenti, atti e comportamenti illegittimi” e che – a detta della stessa ECO srl – andrebbe condannata per il “ritardo, la grave negligenza, imperizia, mancanza conoscenza di leggi e regolamenti”. Si, indubbiamente, questo è uno di quei casi in cui la riconoscenza è un sentimento del giorno prima.

Certo, un dubbio viene: ma la ECO srl, notoriamente riconducibile alla famiglia Siclari, questi gradevoli giudizi li riserva a tutta l’Amministrazione Comunale, oppure fa salvo qualche esponente della compagine guidata da La Valle?

Un progetto veramente maestoso

L'area oggetto della variante urbanistica
L’area oggetto della variante urbanistica

Per vederlo realizzato però, dovremo aspettare. Non solo per i ricorsi ma, soprattutto, perché nel riavviare l’istruttoria come da sentenza del TAR, il SUAP si è accorto che il progetto definitivo non c’era e non c’è mai stato. Proprio così e ad ammetterlo candidamente è la stessa ECO srl nel corpo dei ricorsi, ritenendo, sostanzialmente, che…sarebbe stato inutile spendere soldi per un progetto senza la certezza che fosse approvato.  Giusto ma allora perché chiede oltre 1 milione di euro di risarcimento per una progettazione che non c’è?

Ma se il progetto definitivo non è mai stato depositato in atti, i vari Enti che hanno espresso, nel corso delle varie conferenze dei servizi “decisorie” i loro pareri,  di cosa hanno discusso, del “sesso degli angeli”?

E il Consiglio Comunale che il 7 febbraio 2012 ha deliberato la variante urbanistica poi annullata dal TAR a giugno, sulla base di quali progetti ha “comparato i costi/benefici sui proventi derivanti dalla realizzazione di un progetto che non c’era?

La FIAT e l’occupazione

Il maestoso progetto che non c’era, una volta realizzato, avrebbe dovuto dare occupazione a circa 450 persone. Peccato che di questi “occupati” (presunti) non vi fosse traccia e non vi sia mai stata traccia, sia nella prima delibera affrontata dal Consiglio Comunale nella famosa delibera 40/2007 (di rigetto), sia nell’ormai famigerata delibera n. 11/2012 del 7 febbraio 2012, favorevole alla Eco srl.

Tanto che nel ricorso vinto al TAR, i Consiglieri Comunali, lamentano che agli atti del fascicolo di quel Consiglio non fosse mai entrato né “piano occupazionale” e nemmeno il “MasterPlan”.

Una montagna di risate
Una montagna di risate

Al fascicolo del Consiglio, addirittura, è stata sottratta una relazione espressamente richiesta dal sindaco La Valle al suo Ufficio di Staff, in cui, sostanzialmente, oltre ad altri elementi, si affermava che ove si volesse far prevalere l’interesse pubblico all’occupazione, rinunciando ad altri interessi pubblici altrettanto degni di tutela, una soluzione avrebbe potuto essere quella della fidejussione bancaria/assicurativa da restituirsi al completamento del piano occupazionale (scarica la relazione).

Vale a dire, io, Ente, rinuncio ad alcuni interessi pubblici (ordinata pianificazione urbanistica, tutela del paesaggio, della sicurezza e della incolumità pubblica) facendo prevalere quello dell’occupazione. Ma tu, imprenditore, stipuli una fidejussione che io ti restituisco se …completi il piano occupazionale, cioè appena avrai assunto la 440° persona.

Quella relazione che fu utile per modificare la proposta di deliberazione erroneamente istruita dall’Ufficio Tecnico, non entrò mai agli atti del Consiglio, così come non entrò mai il piano occupazionale ed il masterplan, col risultato che i vari “spot pubblicitari” distribuiti “urbi et orbi” (soprattutto orbi J) vanno liquidati per quello che sono: pubblicità ingannevole.

Per converso, invece, in poco più di un’ora, il valore immobiliare dell’area – come attesta lo stesso Ufficio Tecnico – aumentava di almeno 5 volte superando una decina di milioni di euro e senza alcuna garanzia che l’opera fosse realizzata e mantenuta.

la Legge è uguale per tutti
La Legge è uguale per tutti

Una sola considerazione: dice, afferma, indica la giurisprudenza sul tema che:

“la variante al vigente piano regolatore generale, impone l’accertamento circa l’effettiva duratura destinazione della struttura destinata a complesso turistico alberghiero, poiché solo in questo modo trova giustificazione (per gli effetti che il progetto comportava in termini di sviluppo sociale ed occupazionale, oltre che urbanistici) la sostanziale sottrazione all’ente locale dell’iniziativa in materia di governo del territorio e della decisione sull’avvio del procedimento di variante urbanistica (e della successiva approvazione)”(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 22 aprile 2004 n. 2580; Consiglio Stato, sez. IV, 30/09/2005, n. 5205).

E La Valle, quale accertamento e garanzia ha acquisito a tutela della città?

Non esiste il delitto perfetto

Annullata per mano del TAR quella delibera, a settembre 2013 il SUAP convocava la “Conferenza dei Servizi” per riavviare l’istruttoria, esattamente come prescrivevano i giudici amministrativi.

Dalla ricostruzione degli atti, però, si evince chiaramente che ad assumere l’iniziativa non era stata la Pubblica Amministrazione (cioè il SUAP) ma la ECO srl la quale, con nota 106860 del 19 luglio 2013, presentava istanza al SUAP affinché, in ottemperanza alla sentenza del TAR di Reggio Calabria del giugno 2013,  convocasse la Conferenza dei Servizi per procedere alla nuova istruttoria.

Istruttoria che faceva emergere la carenza di documenti e dello stesso progetto definitivo ed a ragione della quale carenza il SUAP richiedeva alla ECO srl una integrazione di documentazione, cui la stessa ditta si opponeva.

In buona sostanza, la ECO srl dopo avere accettato di giocare una partita, non essendo soddisfatta del risultato, prima del termine dell’incontro abbandonava il campo e ricorreva agli organi federali.

Una partita persa a tavolino

Essendo ancora in termini (ovviamente nulla accade per caso), la ECO srl presentava due ricorsi: uno al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR del giugno 2013 e uno al TAR di Reggio Calabria, per l’annullamento dei verbali e degli atti della Conferenza dei Servizi dalla stessa ECO srl sollecitata. In entrambi i ricorsi chiedendo un risarcimento complessivo di circa 120 mln di euro (2×60).

Però si sa, abbandonare il terreno di gioco comporta la sconfitta a tavolino, anche se si omettono delle verità. Come, ad esempio, glissare lungo tutto il testo del ricorso sulla iniziativa della ECO srl di far ri-avviare l’istruttoria, lasciando intendere che quella fosse una autonoma iniziativa del SUAP (pag. 8, “…Viceversa il responsabile SUAP ha ritenuto di convocare la nuova conferenza di servizi con nota prot. 122415 del 3.09.2013…).

Come ha stabilito la Corte Costituzionale, con sentenza n.376/2002, il procedimento presso lo Sportello Unico va considerato come il “procedimento dei procedimenti”. In altri termini, quel procedimento è “una modalità organizzativa”, non un nuovo Ente.

l'area zps e sic
l’area zps e sic

La titolarità dell’azione amministrativa, infatti, rimane comunque del Comune (in questo caso) che procede e che ha l’onere di emettere il provvedimento finale, favorevole o contrario. Tutti gli atti prodotti in conferenza dei servizi non sono idonei a produrre effetti all’esterno e, dunque, non sono soggetti ad impugnazione.

A dirlo, oltre una lunga sequenza di sentenze a tutti i livelli, è lo stesso TAR di Reggio Calabria che proprio il 22 gennaio 2014 (cioè ieri), chiamato a pronunciarsi su un caso identico a quello sollevato dalla ECO srl, lo ha dichiarato inammissibile con la sentenza n.  64/2014.

E’ più che ragionevole, quindi, ritenere che il ricorso presentato al TAR dalla ECO srl segua lo stesso destino, con buona pace delle finanze comunali, in attesa della discussione dell’altro ricorso, quello al Consiglio di Stato. Ma questa è una partita troppo affascinante per sciuparla anzitempo!

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