PARCO DEI FALCHI, IL TAR DEMOLISCE LA DELIBERA DI CONSIGLIO E LE TESI DELLA MAGGIORANZA

Partiamo dalla fine: è possibile che le associazioni ambientaliste ricorrano al Consiglio di Stato, nonostante il buon esito del ricorso che ha portato, con il deposito oggi delle motivazioni, all’annullamento della delibera del Consiglio Comunale con la quale, tra polemiche asperrime, era stata approvata una variante urbanistica di dimensioni abnormi per la costruzione di un insediamento turistico ai molti noto come “Parco dei Falchi”.

Una notizia nefasta per l’Amministrazione La Valle e che fa il paio con quella emersa proprio lunedì scorso su una vicenda sempre legata ad iniziative produttive, quando durante il Consiglio Comunale, nel corso della discussione sulla richiesta della ditta “Boccaccio2”, erano spuntate carte, documenti ed addirittura una sentenza del TAR che sino alla fine erano state taciute al Consiglio Comunale ed ai singoli Consiglieri che pure le avevano chieste.

Cado dalle nubi 2
Caduta libera

Un “modus agendi” dell’Amministrazione villese che spunta anche nelle argomentazioni con le quali, il TAR reggino, nell’odierna sentenza, preliminarmente ha dichiarato la legittimazione a ricorrere anche dei Consiglieri Comunali, causa la lamentata irregolarità nella predisposizione degli atti istruttori e documentali a corredo della proposta deliberativa sottoposta all’esame del Consiglio, nella seduta in cui è stata adottata la deliberazione impugnata.

Per il resto, il contenuto della sentenza è un concentrato di illegittimità, carenze istruttorie, leggerezze, incompetenze, violazioni. A cominciare proprio da quella attraverso la quale, il Giudice amministrativo, ribadisce quello che in più occasioni era stato sottolineato, suggerito, gridato: cioè che laddove nella precedente sentenza, il Tar, ordinava “all’Autorità Amministrativa” di provvedere ed al Consiglio Comunale di deliberare, andava inteso che il dovere d’istruttoria, per come stabilito dalle norme, ricadeva in capo allo Sportello Unico delle Attività Produttive e non all’Ufficio tecnico.

Su questo il Giudice Amministrativo è stato ancora più perentorio: il SUAP – come contestato dai ricorrenti – non può limitarsi alla semplice rinnovazione esteriore dell’atto conclusivo dell’istruttoria ma deve provvedere alla “rinnovazione della verifica di compatibilità delle risultanze istruttorie rispetto alle sopravvenienze normative ed il mutamento del contesto della precedente conferenza dei servizi”. Ed è subito a seguire che i Giudici del TAR assestano, al Comune ed all’Eco srl, un colpo di fioretto destinato a bruciare forte. Fortissimo.

Sul punto, infatti, Comune ed Eco srl, riconoscendo la gran mole di novazioni normative, si erano limitati a riservarsi l’applicazione della nuova normativa “ai fini del permesso a costruire”. Cioè: badate – hanno sostanzialmente detto – noi faremo tutte le verifiche di compatibilità normativa prima di rilasciare il permesso di costruire.

Bene, scrive il TAR, proprio sulla base di questa vostra eccezione noi possiamo “desumere che il vizio, non è solo formale ma anche sostanziale”….

Ovviamente abbiamo tratto solo alcuni sintetici brani di una sentenza che in quasi trenta pagine dipinge quella delibera di Consiglio, fortemente voluta, difesa, protetta in prima persona proprio dal Sindaco, Rocco La Valle, come un “caso scuola” per illustrare ciò che non dovrebbe mai esser fatto.

“La giustizia farà il suo corso”, continuava a dire, su questa vicenda, la maggioranza. Ed in effetti un primo importante tassello è stato aggiunto alla costruzione di un percorso di verità e giustizia. Altri ne giungeranno ma adesso è venuto anche il momento delle responsabilità politiche, senza le quali non hanno più senso nemmeno le istituzioni.

Per ora, però, lasciateci godere !————–> to be continued

Clicca per scaricare la SENTENZA PARCO DEI FALCHI_00397:2013

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