QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELLE VARIANTI URBANISTICHE (2) – LA CONGIURA DI CATILINA

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Fino a che limite si spingerà la tua sfrenata audacia? E quanti sono i “Catilina” che hanno tentato di farsi beffa della città, in questa indecente vicenda delle “varianti urbanistiche”?

 Il tasso di trasparenza e l’oscurità che ha contrassegnato una delle pagine meno edificanti della storia istituzionale del Comune, dimostra che la verità non possa essere affidata al caso ma agli atti e ai documenti ufficiali.

Una seduta del Consiglio Comunale
Una seduta del Consiglio Comunale

Proprio per questo, per fronteggiare la diffusa disinformazione che ha aleggiato sulla vicenda, ogni fatto DEVE essere consegnato al documento che lo attesta (e che chiunque di buona volontà potrà bearsi di leggere). A cominciare proprio dalle sentenze, nessuna delle quali ha mai censurato, nel merito, la validità delle argomentazioni con le quali, il 22 dicembre 2007, il Consiglio Comunale rigettava – causa macroscopici errori nella fase istruttoria ed impossibilità di rilevare l’interesse pubblico – tutte la richieste inoltrate al Consiglio per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

 Un voto che fu unanime e liberatorio, caratterizzato da un colpo di scena finale poiché nel dispositivo, a sorpresa, venne introdotta la “sospensione degli effetti” per sole due delle pratiche SUAP: “Boccaccio” ed “ECO srl”, per le quali l’istruttoria era stata avviata tramitela cd. “Delibera d’Impulso”. Un dettaglio, questo, che va rammentato (scarica da qui la delibera  di Consiglio N.40/2007).

 Proprio la clamorosa sentenza depositata il 7 giugno 2013 (coincidenza vuole che anche la delibera annullata sia stata votata di giorno 7) dal TAR e che ha annullato la variante urbanistica nota come “il parco dei falchi”, offre finalmente lo spunto per fare adeguata chiarezza.

 Tutto nasce dall’istanza presentata il 27/12/2005 dalla ditta “ECO srl” con sede in Villa San Giovanni (RC). Impresa che, come abbiamo già visto, risulta riconducibile alla famiglia Siclari.

 All’epoca l’imprenditore Franco SICLARI era risultato eletto quale consigliere comunale dopo avere capeggiato, quale candidato a sindaco sconfitto, nel 2003, una lista di centrodestra (Uniti per Villa), contrapposta alla lista capeggiata da Rocco CASSONE (Insieme per Villa).

 Per pura coincidenza, con l’approssimarsi della trattazione della pratica della ditta “ECO srl”, le posizioni del SICLARI apparvero ammorbidirsi nei confronti della maggioranza, fino al voto favorevole di questi sul  bilancio di previsione del 2007 (Del. Cons. Com. 09/05/2007). Cosa che determinò il resto del “gruppo consiliare” a costituire un gruppo autonomo (Forza  Italia) lasciando fuori lo stesso Siclari.

 Le vicende delle pratiche SUAP (ivi compresa quella della ECO srl), intanto, si trascinavano inutilmente per l’impossibilità del Consiglio Comunale di riunirsi, causa la mancanza del numero legale. Fino al 22 dicembre 2007 (dopo una seduta interlocutoria a novembre), quando il Consiglio si determinò, all’unanimità, per il rigetto delle pratiche con la delibera  N. 40/2007.

 Avverso la deliberazione N. 40/2007, ricorreva la “ECO srl” con ricorso al TAR di Reggio Calabria che, con sentenza n. 276/2008 del 7 maggio 2008, lo accoglieva in parte disponendo l’annullamento della delibera N. 40 del 22 dicembre 2007.(scarica la sentenza del TAR)

L'area di "Serro la Torre" oggetto della variante urbanistica
L’area di “Serro la Torre” oggetto della variante urbanistica

Contro il pronunciamento del T.A.R. appellava al Consiglio di Stato il Comune di Villa San Giovanni ed, in via incidentale, anche la Ditta Eco srl.

 Nelle more della decisone del Consiglio di Stato, veniva rinnovato, per scadenza di mandato, il Consiglio Comunale di Villa San Giovanni.

 Con la nuova composizione del Consiglio ma questa volta per il Centrosinistra (sindaco Giancarlo Melito), veniva eletto in maggioranza il consigliere avv. Vincenzo Cristian SICLARI, figlio di Franco, che veniva anche eletto Presidente della Commissione Consiliare Permanente Territorio.

 il 25 Novembre 2008 (Prot. N. 0020295 del 26/11/2008), la Commissione Territorio veniva convocata dal suo Presidente, consigliere Vincenzo SICLARI, il quale al primo vero punto dell’ordine del giorno, inseriva la pratica dello Sportello Unico delle Attività Produttive della ditta SPINELLI.

 La ditta “SPINELLI”, risultava tra quelle pratiche “rigettate” con delibera 40/2007, in cui si suggeriva – a tutte le ditte interessate  – di riproporre l’istanza per dar modo allo Sportello Unico di istruirle correttamente. Cosa che la ditta Spinelli aveva, appunto, fatto (ottenendo poi l’autorizzazione con delibera commissariale).

 Tuttavia, quel giorno, la Commissione Territorio non si occupò della ditta Spinelli. Recita, infatti, il verbale che “preliminarmente, si fa presente che tutte le pratiche S.U.A.P. sono sospese con delibera di consiglio comunale n. 40 del 22.12.2007 e che attendono di essere definite, nonostante i numerosi chiarimenti dati all’Ente dal Segretario Generale con nota 313/Segr. Del 17/04/2007 …”

 In realtà la delibera N. 40 del 22.12.2007 rigettava tutte le proposte di variante, sospendendo gli effetti delle sole delibere d’impulso e, quindi, solo quelle relative alla ditta Boccaccio (n. 9/2006) e alla ditta ECO srl (n. 18/2006), riconducibile alla famiglia SICLARI.

la Legge è uguale per tutti
la Legge è uguale per tutti

Nello stesso verbale si aggiunge che “…Pertanto onde evitare omissioni e/o abusi rilevanti anche a livello penale nell’evadere l’ordine cronologico delle pratiche[…] […] la Commissione Territorio ritiene, all’unanimità ed in via preliminare che il consiglio comunale si esprima su tutte le altre pratiche SUAP che hanno una entrata al protocollo della città di Villa San Giovanni, antecedente al 20.10.2008…” (scarica il verbale della commissione)

 Nota di colore: membro di quella Commissione Territorio, come rappresentante della minoranza, era il consigliere Marco SANTORO che sarà il relatore della proposta del 2012, poi deliberata dall’attuale maggioranza e ora annullata dal TAR.

 Tradotto in termini molto spiccioli, la Commissione Territorio liquidava la pratica della “Ditta Spinelli”, affermando che il consiglio comunale – onde evitare responsabilità anche penali – avrebbe prima dovuto esprimersi su quelle pratiche “sospese” con delibera n. 40/2007.

 Orbene, le pratiche “sospese” non erano “TUTTE” come intende far credere la Commissione Territorio ma solo quelle cosiddette d’impulso e, cioè, la ditta BOCCACCIO (sulla quale pendeva ancora ricorso al TAR poi risoltosi in favore del Comune) e la ditta ECO srl, riconducibile alla famiglia SICLARI. Correva, dunque, l’obbligo al Consigliere Vincenzo Cristian SICLARI di astenersi da quella seduta della Commissione!

 Altra anomalia, è che nel carteggio di quella Commissione Territorio, mentre viene citato ed allegato il parere del Segretario Generale, non v’è traccia delle consulenze tecnico-scientifiche ed, in particolare, di quella del geologo dott. PIZZONIA che evidenziava il consistente rischio geologico dell’area oggetto di intervento e della Prof.ssa FALLANCA. (Scarica il Parere_Fallanca)(scarica il parere del geologo)

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il Sindaco Rocco La Valle
il Sindaco Rocco La Valle

 Com’è noto, il conflitto di interessi non è una ipotesi di reato prefigurata dal legislatore ma una “condizione soggettiva”, in base alla quale sia evidente o potenzialmente possibile che il soggetto che ricopre un ruolo pubblico possa comportarsi in modo non imparziale, favorendo i propri affari.

 Proprio sul fronte del conflitto di interesse e sull’obbligo di astensione, che sembra caratterizzare una serie di fatti aventi origine dai procedimenti presso il SUAP, occorre aprire una breve parentesi per rammentare anche la vicenda della ditta “Casa di Cura Flli Caminiti”, anch’essa rigettata, a voti unanimi, dal Consiglio Comunale del 22/12/2007.

 Per come suo diritto, sia nella fase della Conferenza dei Servizi, sia nel corso dei procedimenti giurisdizionali, si costituiva l’Avv. INFANTINO per conto proprio e dei congiunti, opponendosi al rilascio di tale autorizzazione.

 L’avv. INFANTINO è noto anche per essere cognato dell’attuale sindaco di Villa San Giovanni, Rocco LA VALLE, all’epoca dei fatti Consigliere Comunale di minoranza per il Gruppo di Forza Italia che votò regolarmente per il rigetto di quella autorizzazione, dimenticando che anche su di lui incombeva l’obbligo di astensione.

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 Intanto, con Sentenza n. 2184/2009, la IV Sez, del Consiglio di Stato annullava la precedente sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria, N. 276/2008 in accoglimento del ricorso del Comune di Villa San Giovanni ed a parziale accoglimento del ricorso incidentale della ditta Eco srl. (Scarica la sentenza 2184/2009)

 In particolare, la IV Sezione del Consiglio di Stato, specificava che, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza gravata (N. 267/2008 – TAR di Reggio Calabria, N.d.A.) …. La delibera n. 18 del 2006 non aveva manifestato l’intendimento del Consiglio Comunale di adottare formalmente una variante al piano regolatore, né di esaurire le proprie valutazioni – o quelle di altre autorità – nell’ambito del procedimento a suo tempo attivato…. Più limitatamente, il Consiglio Comunale si era limitato a dare una valutazione favorevole della iniziativa della società….

 In via incidentale, inoltre, la stessa Corte accoglieva il ricorso della Ditta Eco srl per violazione dell’art. 7 della L. 241/90, sul procedimento amministrativo, per non avere consentito, alla parte, di esercitare il diritto di partecipare al procedimento. Cioè per un vizio procedurale, ma salvando il merito della delibera N. 40/2007.

 Questo significava che la semplice riattivazione dell’iter, nel rispetto delle procedure indicate, con la reiterazione del merito per le “immutate condizioni relative alla impossibilità di rinvenire l’interesse pubblico” da comparare, avrebbe chiuso la questione definitivamente.

 Essendo mutate le condizioni politiche (e qui qualcuno dovrà spiegare quali), con atto N. 9484 del 20.05.2009, veniva convocato, per il giorno 29/05/2009, il Consiglio Comunale per la trattazione, tra l’altro, della “Pratica SUAP Società ECO srl”, come da nota ed appunti vergati a mano dal sindaco dell’epoca.  (scarica la convocazione e i documenti)

Proprio in relazione all’ipotesi che circostanze anomale potessero portare all’approvazione della Variante Urbanistica richiesta dalla Ditta ECO srl, in data 22 maggio 2009 la maggioranza dei Consiglieri Comunali rassegnavano le loro dimissioni, determinando lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Straordinario. (scarica l’articolodi stampa)

 

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 5.0.2Con l’assunzione delle funzioni di Sindaco e dei poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario nominato, Mario Rosario RUFFO, in data 09/07/2009, adottava la deliberazione N. 32, comunicandolo alla parte.

 In realtà, il Consiglio di Stato, nel dispositivo della sentenza la N. 2184/2009, ordinava che la sentenza fosse eseguita dall’Autorità amministrativa, con questo volendo intendere lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Reggio Calabria, per legge individuato quale soggetto unico incaricato dei procedimenti relativi alle attività produttive. (un piccolo, ininfluente dettaglio, oggi riconosciuto dal TAR e che dimostrerebbe l’ulterioreerrore indotto commesso da La Valle nel decidere, all’epoca, di non ricorrere al Consiglio di Stato).

 In effetti, era il SUAP di Reggio Calabria a riattivare il procedimento con la nota 86835 del 12/05/2009. Al Commissario Prefettizio, sul quale incombevano i poteri del Consiglio Comunale, competeva solo la determinazione sulla proposta di Variante Urbanistica e non già il potere di avviare il procedimento.

 Con successiva Delibera n. 75 del 18/12/2009, il Commissario Straordinario disponeva il non accoglimento della proposta progettuale della ditta ECO srl, in variante al PRG, per i seguenti motivi:

 1.    Che essendo in atto la redazione del Piano Strutturale Comunale (ex PRG) non era opportuno che un progetto di rilevanti dimensioni venisse disposto nelle more della redazione del Piano;

 2.     Che essendo il Commissario prefettizio un organo temporaneo, ragioni di opportunità ne limitavano la potestà decisionale, con conseguente ragione di differimento della decisione sul progetto alla rinnovata Amministrazione elettiva.

 L’operato del Commissario Prefettizio appare, ragionevolmente, incomprensibile per diversi motivi!

 Con la Delibera 40/2007, il Consiglio Comunale, ricorrendone i presupposti, adottava un provvedimento cautelare plurimo (TAR Calabria sent. 267/2008).

 Tre delle quattro ditte cui era stata rigettata la proposta progettuale in variante al PRG, impugnavano la delibera di rigetto.

 Per le prime due ditte, sia TAR che Consiglio di Stato riconoscevano la legittimità del provvedimento assunto dal Consiglio Comunale mentre, per la terza ditta, il Consiglio di Stato, salvandone il merito, rilevava un vizio procedurale.

 Su tale ditta, chiamato ora a decidere, il Commissario prefettizio si sofferma sulla temporaneità del suo incarico, ritenendo inopportuno assumersi la responsabilità di decidere sulla Variante Urbanistica. Incomprensibile!

 Se la motivazione fosse stata quella, ragionevolmente, egli si sarebbe dovuto limitare e ripetere le motivazioni della delibera di Consiglio Comunale n. 40/2007 e già fatte salve dal Giudice amministrativo, correggendo il solo errore procedurale.

 Il comportamento del Commissario Prefettizio, infatti, sembra difforme dai principi Costituzionali contenuti nell’art. 97.

 Compito dei pubblici funzionari, infatti, è quello di non disperdere l’attività amministrativa che ha concorso alla formazione dell’atto viziato, quando esistano i presupposti per consentire il “salvataggio” dell’atto medesimo. E ancor più ciò deve accadere quando l’atto sia viziato, come nel caso di specie, sotto il profilo procedurale.

 Cosicché, motivazioni del tutto nuove e prive di un supporto logico-motivazionale, sebbene di rigetto, aprivano, inevitabilmente, la strada ad un nuovo contenzioso e ad un sicuro annullamento della delibera commissariale…. come poi effettivamente accadrà.

(SentenzaTAR ditta Boccaccio) (Sentenza TAR Ditta F.lli Caminiti) (Cons.Stato Ditta Caminiti)

To be continued——————>

 

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