Orbene, alle notizie diffuse su questo blog (e lette da oltre 3000 utenti), relativamente alla ipotesi che Giovanni Siclari fosse (in ipotesi) il primo degli eletti e proclamato sindaco nella elezione del prossimo 11 giugno, lo stesso Siclari ha inteso ribadire il suo punto di (s)vista, contestando la tesi secondo la quale egli non potrà svolgere, nemmeno per un secondo, la funzione di sindaco e quindi non potrà compiere alcun atto per cui è necessario lo svolgimento della funzione.
La questione è stata sottoposta da alcuni, i quali intendono ricevere, quanto meno, un po di chiarezza sull’argomento, essendo convinti (e candidati) delle tesi di Siclari che potete tranquillamente leggere nel riquadro in alto o cliccandoci sopra.
L’ARTICOLATO NORMATIVO
Il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012, n. 235, di cui stiamo trattando e che ,tra le altre cose, ha introdotto la “sospensione degli amministratori”, consta di “5 Capi” e “18 articoli” e, in particolare, nel “Capo III”, articoli 7 – 8 e 9, regola l’Incandidabilita’ alle cariche elettive regionali.
E appunto a questo fa riferimento il distratto Siclari, che non ha letto il titolo del “Capo III”, ad egli applicandolo in automatico, in un momento di stasi metafisica e di stanchezza dovuta, probabilmente, alle fatiche di questa campagna elettorale non ancora iniziata.
Ad egli, infatti, a Siclari per essere precisi, non vanno applicate le norme di cui al “Titolo III”, bensì quelle di cui al “Titolo IV”, rubricate “Incandidabilita’ alle cariche elettive negli enti locali” (artt. 10,11 e 12). E non tragga in inganno il “Titolo”, poichè in esso vengono regolate anche le sospensioni per effetto della sentenza di 1° grado.
Una differenza che va oltre il colore con il quale abbiamo “cerchiato” il Titolo .
LE DIFFERENZE EVIDENTI
Il Capo III, (Incandidabilita’ alle cariche elettive regionali), art 8, del Decreto Legislativo 235/2012, al comma 4), stabilisce che “A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da’ immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e’ notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge…”.
Viceversa, il Capo IV, (Incandidabilita’ alle cariche elettive negli enti locali), all’ art. 11, comma 5), stabilisce che “A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina”.
La questione, dunque – secondo le tesi assurde di qualcuno – si giocherebbe sulla continuità o meno della sospensione. Una questione di lana caprina, dal momento che l’assurdità di ritenere che una persona possa essere sospesa solo quando riveste la carica, renderebbe il provvedimento afflittivo perpetuo o sino ad un’altra sentenza di assoluzione.
I RISCHI DELL’ADOZIONE DI ATTI
E se per caso la lista di Siclari dovesse risultare la prima alle prossime elezioni ed egli proclamato sindaco, nascondendo il proprio status e procedendo al compimento di un solo atto?
Beh, a parte l’ipotesi di falso ideologico, entreremmo nel campo dell’ennesimo “abuso d’ufficio” che potrebbe portare ad una nuova condanna e ad una nuova sospensione per altri 18 mesi.
Tutto questo solo da un punto squisitamente giuridico, mentre c’è una questione politica che dovrebbe prendere il sopravvento, perchè ben che vadano le cose, ci ritroveremo di fronte ad una infinita vertenza giudiziaria a discapito della città.
Provare per credere!
04/05/2017
antonio morabito