LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DIETRO LA SENTENZA DEL TAR?

Il TAR di Reggio Calabria ha sancito quello che queste pagine dicevano sin da aprile scorso e cioè che Giovanni Siclari era candidabile, era eleggibile ma non avrebbe potuto svolgere alcuna funzione dalla legge attribuita al sindaco.

L’arroganza e la presunzione di tutti, compresi coloro i quali siedono in parlamento e che hanno sostenuto questa candidatura, adesso dovrebbero trovare anche il coraggio di chiedere scusa e rassegnare le dimissioni.

Con una sentenza che innova le questioni sorte intorno alla “sospensione” dalle cariche pubbliche, introdotta col D.Lgs. 235/2012, il TAR di Reggio Calabria ha annullato il Decreto con il quale, l’appena eletto Siclari, aveva nominato Maria Grazia Richichi vice sindaco.

DIFFERENZA TRA POTERE E AUTORITA’

Dopo la sentenza, che ha gettato nel panico molti consiglieri della maggioranza e soprattutto la sindaca, è emersa una tesi altrettanto singolare, come quella della candidatura di Giovanni Siclari: cioè che il TAR non ha sciolto il Consiglio Comunale ma ha solo annullato la nomina della Richichi.

Giusto! Solo che il TAR non ha l’autorità per sciogliere nulla ma solo il potere di annullare atti amministrativi. Ed, infatti, ordina al Prefetto di eseguire la sentenza!

Cosa vorrà dire tutto questo? Vuol dire che c’è differenza tra “Potere”, che vuol dire la capacità di influenzare i comportamenti di taluni, una moltitudine o tutti e “Autorità” che è l’attribuzione del diritto di esercitare quelle funzioni.

ALTRO CHE INCERTEZZA

Dunque, la sentenza del TAR che annulla il provvedimento del Sindaco, di nomina del Vice Sindaco Maria Grazia Richichi (e di tutti gli atti successivi), e l’ordine al Prefetto di eseguire la sentenza, significa che adesso il Prefetto deve, senza ritardo, notificare alla Richichi che non può svolgere più la funzione.

Fatto questo, dovrà verificare se sia possibile nominare un Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco e della Giunta, ovvero provvedere alla nomina di un Commissario Prefettizio sciogliendo il Consiglio Comunale.

L’art. 40 del TUEEL, infatti, recita che: La prima seduta del Consiglio Comunale …deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Essendo stato annullato anche l’atto di prima convocazione del Consiglio Comunale e non essendo più possibile riconvocarlo perchè ormai spirati i termini perentori, il Prefetto non potrà fare altro che sciogliere il Consiglio Comunale!

05/10/2017

di antonio morabito

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