L’annullamento degli atti sottoscritti da Siclari, quanto alla firma del manifesto elettorale e quelli successivi, infatti, in ossequio alla sentenza nr. 406/2017, hanno trovato soddisfazione nella nomina, da parte del Prefetto, di un Commissario con i poteri del Sindaco e della Giunta.
Quanto, invece, alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, l’annullamento da parte del TAR non ha trovato alcun ristoro nelle condotte amministrative che hanno proseguito il loro iter con la malinconica e desolata seduta del Consiglio Comunale di ieri.
I CARNELUTTI DE NOARTI
Questo, ovviamente, finisce per coinvolgere la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e tutti gli atti deliberati in quella seduta e nelle successive. E qui si attaglia il primo vero grosso problema per la maggioranza. E non solo!
A parte che il TAR ha smentito tutti (dal Prefetto al Ministro, dal Segretario Comunale a Siclari) sulla mancanza di soluzione di continuità della sospensione prevista dalla “Severino”, va ricordato che l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, recita che: La prima seduta del Consiglio Comunale […] deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni….
AVVINGHIATI ALLA POLTRONA
Il risultato è che il termine “perentorio” di dieci giorni dall’elezione, non può essere più rispettato, nemmeno ove si considerasse, come dichiara la giurisprudenza, con funzione “acceleratoria” che, a distanza di quattro mesi, assumerebbe una “funzione dilatoria” con l’effetto di mortificare la democrazia e il funzionamento degli organi. La conseguenza, dunque, sarebbe quella di determinare lo scioglimento del consiglio comunale.
Orbene, il Consiglio Comunale, convocato per ieri non dal legittimo detentore dei poteri (Commissario) ma da un semplice Consigliere Comunale (nemmeno il Consigliere Anziano), ha determinato l’ennesima illegittimità della seduta, alla quale, peraltro, la maggioranza si è presentata a ranghi ridotti.
ELEZIONE E INSEDIAMENTO
Ebbene, con la proclamazione viene elencato il numero ed i nomi di coloro che eserciteranno il ruolo di consiglieri comunali (di indirizzo e controllo) ma l’entrata in carica dell’organo collegiale (Consiglio Comunale) concide con la prima seduta, nella quale vengono svolte le operazioni tassativamente richieste dalla legge.
Orbene, visto che la prima seduta legalmente non c’è mai stata….si tratta di accanimento terapeutico? Oppure è il timore che non si possa rinnovare la convocazione e quindi la necessità di tornare alle urne che fa tremare i bugiardi professionali, abituali e per tendenza?
ALL’OMBRA DEI TITANI
Ed a quanto pare, gli atti sott’accusa sarebbero proprio quelli compiuti dagli amministratori comunali usciti dalle urne l’11 giugno scorso. E dopo la sentenza del TAR non ancora entrati in Comune!
18/10/2017
antonio morabito