CASO VILLA: L’IRA DEI MINISTRI DOPO IL QUESTION TIME

Per cultura e formazione politica, noi di Italia dei Valori non avremmo cantato vittoria e urlato il nostro giubilo, come invece hanno fatto molti supporters della coalizione “LeAli per Villa”, dopo le dichiarazioni della Ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, in merito all’interpellanza discussa ieri al “Question Time” presso la Camera dei Deputati.

Pur avendo certezza dei macroscopici errori commessi dalla Ministra, ma conoscendone la storia di ex magistrato e la sua serietà, non avremmo gioito perché quelle dichiarazioni, con plastica evidenza fornitegli dal suo staff, sapevamo avrebbero aperto un grave conflitto tra Istituzioni.

Alla Camera Bassa, infatti, Ella ha riportato informazioni contrarie al vero, affermando, nel merito della questione del sindaco sospeso, che «la giurisprudenza ha costantemente affermato che la sospensione di diritto di un Consigliere Comunale decorre dalla comunicazione del provvedimento prefettizio al Consiglio Comunale, sul presupposto dell’efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa dell’intervento del Prefetto». E su questo presupposto la Finocchiaro ha aperto una vertenza con diverse magistrature che di casi analoghi si sono occupate e con quella Corte Costituzionale cui, in ultima e definitiva analisi, le norme Costituzionali attribuiscono il ruolo di “Giudice delle Leggi”.

Su questo punto la Ministra ha espresso una valutazione difforme dal vero, poiché la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite – cui la legge attribuisce funzione nomofilattica – sul caso De Magistris (che ha molte analogie con quello odierno), ha stabilito che per l’istituto della “sospensione” prevista dall’art. 11 del D.Lgs 235/2012, «…non è attribuita alla P.A. alcuna discrezionalità in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione – e ancora – che la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici…». 

Tanto più che a Siclari – eletto sindaco di Villa San Giovanni – era già stata notificata, all’udienza del 10 novembre 2016, la sentenza di condanna in primo grado e il successivo giorno 12, aveva avuto luogo la rituale attività “meramente accertativa” del Prefetto.

Il Prefetto, dunque, non poteva e doveva svolgere alcun’altra attività che non fosse quella di verificare la vigenza della sospensione – in pendenza di appello presso il Tribunale – e di ricordare per tempo che il medesimo, pur essendo candidabile, non avrebbe potuto espletare alcuna funzione dalla legge attribuita al sindaco. Da qui l’inesistenza dell’atto di nomina del Vice Sindaco, Maria Grazia Richichi, i cui ulteriori atti devono anch’essi decadere.

In sostanza – come scrive la Corte Costituzionale, anch’essa intervenuta sulla questione – nei confronti di Siclari é – sebbene temporaneamente – venuto meno il requisito soggettivo.

Una brutta vicenda, questa, sulla quale possiamo immaginare l’ira provocata al Ministro dell’interno e alla stessa Finocchiaro, che ora proveranno a metterci una toppa nell’atto di sindacato ispettivo presentato da IDV nell’imminenza del fatto, e prima ancora che la vicenda approdi al TAR di Reggio Calabria, che dovrà restituire dignità al diritto e dirimere i conflitti provocati dalla superficialità di chi ha redatto quelle informative.

Villa San Giovanni, 29/06/2017

Il Portavoce
antonio morabito

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