TARES: PRESENTATO L’ESPOSTO CONTRO IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE, SINDACO E SEGRETARIO COMUNALE

La Raccolta Indifferenziata
La Raccolta Indifferenziata

Violazione dell’art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011 che ha introdotto la TARES ma anche violazione delle norme sulla trasparenza, sulla legge Anticorruzione (190/2012) e, più in generale, sull’obbligo dell’applicazione uniforme dell’ordinamento. E’ stato inviato oggi l’esposto alla Procura Ordinaria, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed allaPrefettura, l’esposto che fa seguito alla diffida presentata nel settembre scorso, cui l’Ente non ha dato seguito.

Il testo dell’esposto

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO CALABRIA

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI – CATANZARO

ALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

ESPOSTO

Noi sottoscritti, come in calce al presente atto riportato,

PREMESSO

Con D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i., il Legislatore trasformava, con decorrenza 1° gennaio 2013 e per tutti i Comuni, la tassa per il servizio pubblico integrato dei rifiuti in tariffa, con la prescrizione che la “componente rifiuti” della nuova TARES, coprisse l’intero costo del servizio.

Tale modifica, per i Comuni che in violazione dell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 non avevano raggiunto la quota minima percentuale prevista di raccolta differenziata, si è trasformato in un vero e proprio salasso per i cittadini.

Tale situazione veniva a manifestarsi anche nel Comune di Villa San Giovanni ove, secondo le tabelle della Regione Calabria, la quota di “raccolta differenziata” sfiora appena il 6%, determinando un significativo aumento della “neo” tariffa dovuta per far fronte all’intero ciclo dei rifiuti.

Tuttavia, il legislatore, ben consapevole che la trasformazione da “tassa” in “tariffa” presuppone che i cittadini corrispondano il pagamento di un prezzo a fronte di un servizio realmente erogato, all’art. 14, comma 20, del citato D.L. 201/2011 e s.m.i., ha imposto che in caso di mancato svolgimento del servizio rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, gli Enti di riferimento possano applicare una tariffa massima non superiore al 20% di quella normalmente prevista.

con Ordinanza contingibile ed urgente, N.41/2013, emanata per gravi ragioni di salubrità con pericolo per le persone e per l’ambiente, il Presidente della Regione Calabria, perfezionando la fattispecie prevista dal citato art. 14, comma 20, attestava l’impossibilità di procedere al conferimento dei rifiuti per l’intero “sistema di discariche” in ambito regionale e che tale “deficit impiantistico perdurava sin dal mese di novembre 2012.

Con diffida depositata il 9 settembre 2013, prot. N. 0016943, indirizzata al dirigente del settore economico finanziario del Comune di Villa San Giovanni, al Sindaco, al Segretario Comunale e all’Organismo Indipendente di Valutazione, tutti del medesimo Comune, questo “movimento” invitava il dirigente del settore finanze a provvedere alla rideterminazione di tutti gli avvisi di pagamento già inviati ed alle conseguenti riduzioni dovute come per legge.

Nella stessa diffida, il dirigente comunale del settore finanze del comune veniva invitato a fornire formale risposta entro 10 giorni dal deposito della nota medesima.

Tanto premesso, essendo spirato ampiamente il termine concesso, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione e senza che vi sia notizia della rideterminazione delle tariffe, per come richiesta ed imposta dalla legge, va considerato quanto segue:

A prescindere dalle opinioni e dagli orientamenti ed indirizzi amministrativi, per effetto della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, sulle Pubbliche Amministrazioni, anche in considerazione dei Trattati internazionali, incombe l’obbligo di trasparenza sugli atti ed il diritto dei singoli e dei gruppi di ottenere le informazioni richieste, quale condizione diretta a garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione al servizio del cittadino.

Tale condizione, ritenuta essenziale dal legislatore è rimasta totalmente inevasa nel caso di specie, vanificando lo sforzo del legislatore medesimo e violando l’obbligo dell’applicazione uniforme dell’ordinamento.

Detto ciò, occorre rilevare come la norma richiamata che ha introdotto la TARES, con la conseguente trasformazione da Tassa in Tariffa per il servizio integrato dei rifiuti, la quale prevede l’abbattimento della tariffa in caso di inefficienza o interruzione certificata del servizio, non concede alcuna facoltà all’Ente di determinarsi nell’omissione della riduzione, potendo evincersi dalla lettura della norma la sola possibilità di applicazione di una riduzione superiore ma mai inferiore all’80% di quella complessivamente prevista.

Orbene, giova, al fine della valutazione complessiva della vicenda, sottolineare quanto espresso dalla Corte dei Conti della Liguria con la sentenza n. 83/2013 che ha condannato gli amministratori di un Comune per avere omesso di attuare le misure necessarie a garantire una raccolta differenziata nei termini e nelle percentuali stabiliti dalle norme.

I giudici contabili, infatti, applicando il principio di eguaglianza, hanno stabilito che così come i cittadini sono obbligati a rispettare le norme di legge che impongono il pagamento delle quote per il “ciclo integrato dei rifiuti”, così gli amministratori sono obbligati a rispettare i termini ed i tetti percentuali fissati dalle leggi per la raccolta differenziata, poiché diversamente si determinerebbe una sacca di impunità in contrasto con i principi costituzionali.

Rilevano, evidentemente, a tal fine, gli atti ed i provvedimenti adottati al fine del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme in tema di raccolta differenziata.

Il raggiungimento dei tetti percentuali previsti, percome ampiamente intuibili, avrebbe determinato l’abbattimento significativo dei costi per i cittadini che, allo stato attuale, si trovano a dover pagare l’inerzia degli amministratori.

Con riserva di integrare e presentare ulteriore documentazione e memorie, le SS.LL. in indirizzo vogliano, per le parti di rispettiva competenza, accertare e valutare ogni violazione, individuando e perseguendo i responsabili, informando gli scriventi in caso di richieste di eventuali proroghe di indagini o di archiviazione.

23/12/2013

 

FIRME OMESSE

 

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