LA SCUOLA È PATRIMONIO INDISPONIBILE E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER ALTRI USI

DIRITTO ALLO STUDIO
DIRITTO ALLO STUDIO

Sulla carenza della struttura del Liceo Nostro-Repaci, sulla mancanza di aule, sulle omissioni sino ad oggi operate dalle Amministrazioni, Comunale e Provinciale, il “peccato originale” incontestabile, è che la scuola fa parte del patrimonio indisponibile del Comune e della Provincia ed un uso diverso da quello scolastico comporta una violazione di legge.

Da giorni, alunni e genitori e prima di loro il Dirigente Scolastico, si stanno accapigliando per chiedere che il Comune e la Provincia si adoperino per trovare una soluzione adeguata alle necessità, sopravvenute in seguito all’aumento del numero di iscrizioni, senza ricevere risposte.

L’odierna manifestazione, da parte dei ragazzi, accompagnate dai rappresentanti dei genitori, ha solo generato una riunione “a porte chiuse”, dove gli unici tenuti fuori dalla porta sono stati i rappresentanti della stampa che avrebbero potuto, e dovuto, dare conto di quanto sarebbe accaduto nel corso dell’incontro.

20140930_083635La verità, invece, è che non è accaduto proprio nulla e quanto doveva accadere, invece, è accaduto nei mesi e negli anni scorsi, da quando questa amministrazione, in tutte le sue componenti, ha deciso che era tempo di cancellare la scuola da ogni dinamica.

Eppure il Testo Unico della Scuola è chiarissimo. Le strutture scolastiche costituiscono patrimonio indisponibile per attività diverse da quelle prettamente scolastiche e gli edifici, come le attrezzature, possono essere concesse, solo “fuori dell’orario scolastico”*.

Quello odierno, dunque, è il risultato della superficialità e del modo privatistico con cui sono stati intesi i pubblici poteri e sono il frutto di una “devolution” pacchiana, dei mancati controlli mai da alcuno veramente esercitati.

Non ci risulta, infatti, che insieme alla devolution, insieme alla riforma del Titolo V della Costituzione, siano stati introdotti elementi che impediscono il controllo degli atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni.

Un momento della manifestazione
Il Liceo Nostro-Repaci

Occorre dirlo chiaro e una volta per tutte, perché è inconcepibile che in questa città si tenti di far passare un “cammello per la cruna di un ago”, senza che alcuno abbia il coraggio di obiettare o senza che alcuna istituzione intervenga a difesa dei diritti e delle prerogative dei singoli, quasi che non ci fossero gli organismi di controllo.

Lo abbiamo detto e ripetuto in tempi non sospetti e lo ribadiamo adesso, perché nella fase del “piano di dimensionamento scolastico” si smetta di giocare “partite a dama”, per posizionare le proprie pedine politiche, perché questo ha generato solo una perdita di credibilità sul piano del rispetto delle regole, della meritocrazia. E delle aule!

Villa San Giovanni, 30/09/2014

                                                                                                         Il Portavoce

                                                                                                        Rocco CARIDI

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

*Art. 95 – Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell’articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.
Art. 96 – Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

error: Content is protected !!
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: