NUOVO RICORSO: IL TAR ANNULLI LA NOMINA E SCIOLGA IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

Il finto disinteresse del Governo a tutelare norme licenziate dal Parlamento, nel dimostrare che l’esecutivo persegue equilibri di maggioranza, attesta la validità di una separazione di poteri che, grazie alle diverse magistrature, riconducono entro canoni accettabili le attività pubbliche e private, lasciando ai cittadini la speranza che “vivere rettamente” non sia inutile.

Per superare interpretazioni volutamente distorte, sotterfugi, escamotage di natura politica e furberie varie e al di là dell’esito incerto del ricorso elettorale che si discuterà il prossimo 4 ottobre, in data odierna è stato notificato un nuovo ricorso al TAR di Reggio Calabria, per chiedere l’annullamento della nomina a Vice Sindaco di Maria Grazia Richichi e il conseguente annullamento di tutti gli atti, giungendo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni.

In punto logico (e di diritto), il legislatore non può avere posto la “sospensione di diritto” a seguito di condanna non definitiva, a tutela della Pubblica Amministrazione per preservarne l’integrità e poi consentire che la stessa sospensione possa essere comminata con ritardo di un minuto, un’ora, un giorno o una settimana.

E’ vero che nel 2009 la I Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che il provvedimento del Prefetto avesse valore costitutivo, ma è anche vero che, nel 2015, la stessa Corte, questa volta a Sezioni Unite e, quindi, avvalendosi del potere nomofilattico, ha implicitamente escluso tale ipotesi, affermando che “al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento…e non è consentito di modulare la decorrenza o la durata della sospensione sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici…».

Diversamente, infatti, un ritardato intervento prefettizio (come nel caso contestato) finirebbe per costituire un danno al bene giuridico tutelato, permettendo condotte che, anche solo in ipotesi, potrebbero procurare nocumento al buon andamento o all’imparzialità della P.A.

Per altro verso, inoltre, l’atto di nomina del Vice Sindaco è stato assunto in violazione del TUEL e dello Statuto Comunale, i quali prevedono che il sindaco nomini non l’assessore ma “gli assessori” e tra questi un Vice Sindaco, secondo il numero fissato dallo Statuto (e dalla legge) che, per il Comune villese è stabilito da un minimo di 4 ad un massino di 5.

Questo dimostra, ancora di più, che la nomina del solo Vice Sindaco sia stata operata per eludere le norme della “Severino”.

Noi siamo convinti che al di la delle norme di legge, vi sia anche una questione morale e politica che non può utilizzare mezzucci per ingannare e raggirare norme passate indenni dall’esame della Corte Costituzionale. E per questo siamo convinti della validità della tesi sulla quale il TAR dovrà pronunciarsi, per evitare che la materia, fino al momento tollerata, possa diventare un’autostrada da utilizzare in tutta Italia, vanificando l’opera del Legislatore.

09/09/2017

ITALIA DEI VALORI V.S.G.
Il responsabile
Antonio Morabito

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