LA PROCLAMAZIONE A SINDACO SI TINGE DI GIALLO E ARRIVA LA SOSPENSIONE

Puntuale come un orologio “made in china”, questa mattina è stato protocollato l’atto, proveniente dalla locale prefettura, che ricorda come il dott. Giovanni Siclari sia sospeso a seguito della sentenza che il 10 novembre 2016 ha condannato anche il predetto Siclari, per il reato di cui all’art. 323 del c.p. e per la conseguente sospensione di 18 mesi prevista dall’art. 11 della D.Lgs. 235/2012.˝

Fin qui non ci sarebbe nulla di male e sembrerebbe un atto dovuto, che la prefettura deve svolgere per come legge dispone, al fine di accertare che sugli “eletti” non sussistano cause ostative allo svolgimento del ruolo.

Se non fosse quel concatenamento di date, orari ed eventi che denunciano ben più di una strana coincidenza.

RICORDARE AL FUTURO

Ricordiamo agli smemorati che nel tardo dicembre 2016, la fotocopia di questo consiglio comunale si dimise nella notte, dopo avere adottato 3 delibere in carenza di numero legale, che la prefettura – disse il segretario generale dott. Gangemi – avrebbe detto loro di poter fare.

Quella stessa prefettura che, in contrasto con i pareri espressi dal Ministero dell’Interno, “tollerò” per anni che i consiglieri comunali fossero nominati, di fatto, “vice assessori” e permise finanche, con la silente condotta della minoranza, di nominare assessore di fatto anche il presidente del consiglio comunale.

Dunque, in quanto a pareri e consultazioni, la prefettura di Reggio Calabria ha un valore del tutto ininfluente in quanto a credibilità.

I DUBBI SULLE DATE

Alle 23,00 dell’11 giugno scorso, vengono chiuse le urne e inizia lo spoglio (mentre qualche guardia borbonica impedisce che si compia la democrazia, tenendo fuori dalla scuola i numerosi interessati). Spoglio che finisce a tarda notte, quando alle 4,00 orde di barbari percorrono la via Garibaldi, ululando in segno di vittoria e imboccando via Amm. Curzon dove ha sede la segreteria del sindaco proclamato sospeso.

Mal che vada, dunque, il risultato veniva acquisito intorno alle 04,00 del 12 giugno e, previe opportune verifiche sui dettagli, viene dato appuntamento alle 15,30 per la «proclamazione degli eletti». Ma è questo appuntamento ad essere continuamente spostato, fino a quando la proclamazione avviene alle 21,00 circa. Troppo tardi perchè in prefettura – cui vengono scortate schede e verbali – qualcuno possa riceverli e immediatamente, redigere nota con la quale si sospende il sindaco appena eletto. Ma non abbastanza tardi per consentire al neoeletto di nominare con Decreto firmato da lui stesso, datato appunto 12 giugno, il proprio vicesindaco nella persona di Maria Grazia Richichi.

I Verbali vengono dunque protocollati giorno 13 e tempestivamente, la prefettura redige una nota con la quale il Prefetto dispone di notificare al Sindaco neoeletto, per il tramite del segretario comunale, che egli è sospeso.

Nota che inviata al Comune a mezzo pec, non trova nessuno a riceverla. Se ne parlerà il 14 successivo, quando finalmente viene comunicato al sindaco neoeletto che è sospeso.

IGNORANTIA LEGI NON EXCUSAT

La mancata conoscenza della legge non scusa. Ancora di più se il 10 novembre 2016, all’atto della lettura del dispositivo della sentenza da parte del Tribunale, Siclari era presente o rappresentato. Così come non scusa la prefettura, cui non solo era stata notificata la sentenza dalla Cancelleria del Tribunale ma aveva, contestualmente, accertato che i soggetti sospesi non fossero più in carica.

Non tutte  le ciambelle riescono col buco. Tant’è che nella nota inviata dal Prefetto e oggi protocollata, tra le altre cose si rileva che in data 12 giugno 2017, cioè a risultati acquisiti e consolidati, la Cancelleria del Tribunale – evidentemente sollecitata dalla prefettura – scrive una nota in cui conferma l’esistenza di un giudizio d’Appello.

Orbene, poniamo che per un deficit di memoria nessuno sapesse niente, se giorno 12 giugno 2017 la prefettura riceve tale nota, il Prefetto avrebbe dovuto senza ritardo comunicare al segretario comunale e alla Commissione Elettorale il motivo ostativo, impedendo che il neo sindaco assumesse la carica e senza aspettare il giorno successivo. E lo stesso sindaco eletto, sapendo di essere sospeso, doveva astenersi dal compiere qualsiasi atto, per carenza dei requisiti e quindi per difetto di competenza.

UNA RISIBILE INTERPRETAZIONE

La prefettura – pare – che contattata da un giornale, si sia giustificata col fatto che la sospensione a seguito di sentenza che incombe sul sindaco neo eletto, sarebbe stata a sua volta sospesa a partire da quando Siclari non ricopriva più alcun incarico. E veniva riattivata con la sua elezione.

Una interpretazione suggestiva e “singolare” che rende affascinanti gli uffici da cui proviene ma, purtroppo, in netto contrasto con la stessa legge, la Severino e la logica. Con la logica perché in siffatto modo la sospensione durerebbe in eterno. Con la “legge severino” perchè, affievolita la presunzione d’innocenza a seguito di condanna, è al fine di salvaguardare l’Ente Pubblico dalla commissione di reati della stessa specie che la sospensione opera. Fintanto che una nuova sentenza o un nuovo provvedimento della magistratura non intervenga.

Verrebbe da chiedere allo scienziato che questa tesi non l’ha solo partorita ma ha anche avuto il coraggio di divulgarla “Urbi et Orbi”, che durata avrebbe così una sospensione di 18 mesi?; e se opera, anche per queste condanne, la sospensione dei termini per ferie giudiziarie.

Si, io mi fermo qui, cantavano i Dik Dik, perchè è meglio cosi. Per ora. in attesa che “le opposizioni altre” diano un segno della loro esistenza, che non sia solo un mero “certificato di esistenza in vita”.

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