LA FINOCCHIARO IN PARLAMENTO SUL CASO SICLARI E’ A DIR POCO DISINFORMATA

Interpellanza urgente a risposta orale, oggi, al “Question Time” della Camera dei Deputati da parte della Deputata 5 Stelle, Federica Dieni, in merito al “caso Villa”, che ha portato il Prefetto di Reggio Calabria a “tollerare” la proclamazione a sindaco di Giovanni Siclari e la quasi contestuale nomina del suo Vice Sindaco, Maria Grazia Richichi.

L’Interpellanza della Dieni, seppur giunta con un ritardo non giustificabile, è seguita ad un’altra interrogazione, presentata nell’immediatezza dei fatti contestati, dai Senatori Molinari ed altri ed è servita a capire quali siano gli orientamenti del Governo, non di fronte a fatti già acclarati ma di fronte alla propria sopravvivenza.

A rispondere all’interpellanza, dai banchi del Governo, la Sen. Anna Finocchiaro, attuale Ministro dei Rapporti con il Parlamento, in sostituzione del Ministro degli Interni, On.le Domenico Minniti detto “Marco”, impegnato in altre vicende.

LE DICHIARAZIONI DELLA MINISTRA

Le affermazioni della Senatrice Finocchiaro sono gravissime e sottendono ad un Ministro della Repubblica che non ha prestato alcuna attenzione alla vicenda che stava trattando. Poco e male informata ha finito per fare una figura misera in mondovisione.

La Ministra, infatti correttamente afferma che la sospensione, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 235/2012, si può applicare solo una volta che sia intervenuta la “proclamazione degli eletti”. E ciò sarebbe vero se solo il 12 novembre 2016, il Prefetto di Reggio Calabria non avesse provveduto ad accertare la sospensione nei confronti anche di Giovanni Siclari, notificando la nota a tutto il Consiglio Comunale all’epoca vigente.

Il fatto ancora più grave, però, la Finocchiaro lo aggiunge poco dopo, quando, in merito al valore meramente dichiarativo del provvedimento del Prefetto, afferma che «sul punto la giurisprudenza (?) ha costantemente affermato che la sospensione di diritto di un Consigliere Comunale decorre dalla comunicazione del provvedimento prefettizio al Consiglio Comunale, sul presupposto dell’efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa dell’intervento del Prefetto…».  

GRAVE MENTIRE AL PARLAMENTO

Da ex magistrato (lasciò la Procura di Catania per approdare in Parlamento nel 1985), la Finocchiaro è ben consapevole che da un membro del Parlamento, e soprattutto del Governo, non è concepibile ascoltare dichiarazioni che se non sono mendaci certamente sono frutto di improvvisazioni che aggravano ancor più la vicenda.

L’unica giurisprudenza esistente in materia di “Legge Severino”, infatti, è quella proposta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze sul sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e che dice esattamente l’opposto di quanto ha affermato oggi in aula la senatrice Finocchiaro.

Scrive, la Cassazione, tra le altre cose, nella ordinanza del 26/05/2015 R.G. 26815/14 «Invero, nella configurazione legislativa dell’istituto non è attribuita alla P.A. alcuna discrezionalità in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione; la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici».  

La Corte Costituzionale, invece, nella sentenza n. 236/2015 ha affermato che «Questa Corte ha chiarito che tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento: «nelle ipotesi legislative di decadenza ed anche di sospensione obbligatoria dalla carica elettiva previste dalle norme denunciate non si tratta affatto di “irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l’ufficio pubblico elettivo” (sentenza n. 295 del 1994), nell’ambito di quel potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore»

Di cosa parlava la Finocchiaro?

28/06/2017

antonio morabito

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