LA CIOFECA DELLA LEGGE SEVERINO E LA VICENDA SICLARI

La legge “Severino” è una ciofeca di dimensioni stratosferiche, così come lo è la mente umana di taluni (forse troppi) personaggi in cerca d’autore. Ma è tuttavia una Legge dello Stato che deve essere rispettata, fin quando l’organo Legislativo che l’ha partorita non provvederà a rimuoverla e/o modificarla.

Questo è quanto emerge, forse per la prima volta, con l’elezione del candidato sindaco, Giovanni Siclari, al Comune di Villa San Giovanni e che era stato sospeso, l’11 novembre scorso da una sentenza in primo grado del Tribunale di Reggio Calabria che, insieme ad altri, lo aveva condannato e conseguentemente sospeso per effetto della Legge 235/1992, appunto la cosiddetta “legge severino” che prende il nome dal Ministro-Prefetto che l’aveva partorita.

La norma, tra le altre cose, all’art. 11 del D.Lgs. 235/2012, prevede che NON POSSANO RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva e SONO SOSPESI PER 18 MESI.

CONFUSIONE LEGISLATIVA

La “Legge Severino” non vieta (né potrebbe, pena dichiarazione di incostituzionalità) ad un soggetto condannato in primo grado di candidarsi ed eventualmente (è questo il caso) di vincere le elezioni. E questo già la dice lunga sulla serietà dell’articolato normativo che, seguendo la “lettera” non darebbe la possibilità di accedere alla carica, nemmeno per dire: “ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di svolgere il ruolo di sindaco”. In pratica, secondo la legge, è assolutamente vietato anche pronunciare la parola sindaco.

Ancora più nel dettaglio, la legge consente la “proclamazione del sindaco” che ha conseguito la maggior cifra elettorale ma, contestualmente, il candidato sindaco dovrebbe, altrettanto contestualmente, fermare il presidente della prima sezione elettorale e affermare la sua sospensione. E se non lo fa commette il reato di falso ideologico? E il presidente della prima sezione elettorale, risponde di concorso, dal momento che la sentenza è stata resa pubblica l’11 novembre 2016?

Almeno su un punto la legge è chiara: “non può ricoprire la carica di sindaco”, vale a dire che non può svolgere alcuna funzione specifica riservata per legge al Sindaco. Quindi nemmeno il giuramento davanti al Consiglio o la convocazione del Consiglio, la nomina di assessori e quant’altro.

FALSE APPLICAZIONI

Ieri sera, dopo una convulsa serata, è stato finalmente proclamato sindaco Giovanni Siclari e, a seguire, è stato notificato il provvedimento del…sindaco eletto, con la nomina a vice sindaco di Maria Grazia Richichi.

L’art. 50 del Testo Unico sugli Enti Locali, al comma 11, dispone che il sindaco, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, giuri di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dal che se ne deduce che da quella data egli sia formalmente il sindaco della città. Già, perchè la legge non dispone che possa giurare persona diversa dal sindaco eletto e tantomeno da una persona che ancora non è stata proclamata eletta (con gli altri consiglieri) e non sia stato svolto l’esame sulle eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità. Tant’è che la legge dispone che con la proclamazione degli eletti, il Sindaco e la Giunta precedenti (in questo caso il Commissario Straordinario, decadono.

Orbene, come fa la Prefettura, ricevuto il verbale del Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale a non ricordarsi che sull’eletto graverebbero cause ostative a svolgere la funzione, dal momento che la stessa prefettura, destinataria della notifica della sentenza del novembre 2016, aveva disposto che alcuno dei condannati svolgesse alcuna funzione? E risponde anch’esso di concorso in abuso d’Ufficio? E il Segretario Comunale, come fa a ricevere atti dal neo-sindaco sospeso?

Insomma la solita gestione “legalitaria” all’italiana, che lascia confusa una città e non consente ad un sindaco, legittimamente eletto, di spendersi per i propri elettori e per la sua città.

13/06/2017

antonio morabito

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