ELEZIONI: LO STARNAZZARE DELLE OCHE E LA POLITICA BIPOLARE

 

Questa città non ha bisogno di esperti in disinformazioni ma di notizie chiare, fondate su ragionamenti ancorati a chiari e verificabili riferimenti giuridici, per evitare che la confusione prevalga sulla serietà necessaria a garantire un governo locale, legittimato e in grado di dare risposte alla la città.

Allora stupisce che a quasi una settimana dal voto, ci si trovi di fronte ai neoeletti del PD, in balia dei venti che alternano congratulazioni e commenti positivi a momenti di acerrime dichiarazioni di biasimo nei confronti del “sindaco sospeso”. Al contrario della neofita Gioè, del M5S, che ci ha deliziato con filmati dalla cartellonistica affascinante. E tuttavia entrambi ad attestare l’inutilità di un’azione politica inefficace e “non conducente” per quanto attiene la sostanza di una situazione veramente imbarazzante.

Ad oggi, dunque, l’unico atto formale, serio, tempestivo ed efficace, rimane l’interrogazione parlamentare presentata, ancora prima che la nota del prefetto venisse protocollata “accertando” che sul neo sindaco “sussisteva” la causa di sospensione della “Legge Severino”. Mentre non solo l’Italia ma il mondo guarda esterrefatto al “caso Villa”.

RICHIAMI FUORI LUOGO

In quest’ultimo mese i richiami alle sentenze De Magistris e De Luca, rispettivamente sindaco di Napoli e Presidente della Giunta Regionale Campania, hanno finito per creare non poca confusione tra gli elettori. De Magistris, ex Magistrato della Procura di Catanzaro, nel maggio 2011 era stato eletto Sindaco di Napoli. E nel settembre del 2014 era stato condannato per abuso d’Ufficio. Sospeso dal Prefetto, era stato reintegrato dal TAR che aveva sollevato la questione di “legittimità Costituzionale” degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012.

De Luca, invece, era stato dichiarato decaduto per cumulo di cariche incompatibili con quella di sindaco di Salerno e l’anno successivo si era presentato alle elezioni Regionali come Presidente della Giunta, risultando eletto il 31 maggio 2015. Nel gennaio dello stesso anno, De Luca era stato condannato per “abuso d’ufficio” e il 26 giugno 2015 era stato sospeso dalla carica. Sospensione poi a sua volta sospesa da un provvedimento del Tribunale di Napoli che, anch’esso, aveva sollevato questioni di legittimità Costituzionale sulla “Severino”. Sospensione che però aveva permesso al neo Governatore, nelle more, di nominare la Giunta,

Dunque in entrambi i casi un provvedimento del giudice – che aveva sospeso l’efficacia delle sospensioni – aveva consentito ad entrambi i politici di redigere atti nella pienezza dei poteri. Nell’attesa delle sentenze d’appello, assolutorie per entrambi, la Corte Costituzionale, con sentenze nr. 236/2015 e 276/2016 respingeva le doglianze di De Magistris e De Luca.

IL “CASO VILLA”

Dopo le sentenze De Magistris e De Luca, “il caso Siclari” è il primo in Italia dalla promulgazione della “Severino” – conforme a Costituzione – ma non può essere assimilata alla questione De Luca, poichè ad esso andavano (e sono state) applicate le norme per “Incandidabilità alle cariche elettive regionali”, previste dal Capo III del D.Lgs. 235/2012, il quale all’art. 8, comma 4, prevede che “A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge.”

A De Magistris, invece, andavano (e sono state) applicate le norme contenute nel Capo IV del D.Lgs. 235/2012, vale a dire “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” che all’art. 11, comma 5, stabilisce che ” A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina.

La differenza (e non solo una) tra De Magistris e Siclari, è che in sede di prima applicazione l’ex Magistrato aveva fatto ricorso, ottenendo la sospensiva dal TAR e prima che la Corte Costituzionale rigettasse, nei fatti, tutte le questioni sollevate e ha ribadito: 1) che la sospensione opera di diritto, quindi con la lettura del dispositivo; 2) che l’atto della prefettura ha un mero valore “accertativo”.

FONTI DELLA PREFETTURA

Fonti della Prefettura – riportano alcune testate online – di fronte alle contestazioni di Italia dei Valori e contenute nell’interrogazione parlamentare, avrebbero parlato di «legittimità della procedura» con cui il sindaco ha nominato il proprio vice, prima che la stessa procedura accertativa da parte della prefettura avesse prodotto i suoi effetti. Come dire: la sospensione di Siclari torna a decorrere dal 14 giugno, data di notifica all’Ente.

Se tanto mi da tanto, ad oggi lo stesso neo “sindaco-sospeso” avrebbe scontato poco più di un mese di sospensione (dal 10 novembre 2016 al 23 Dicembre 2016 e appena 3 giorni nel 2017)  e gliene rimarrebbero ben oltre 16 da scontare. Che è come dire che se uno viene interdetto per un anno dai pubblici uffici o gli sospendono la patente per una infrazione, non gli basterà una vita per scontare la sanzione.

Tutto senza badare che la nota del prefetto del 14 giugno 2017, invece,  parla di «sussistenza della causa di sospensione», vale a dire della continuità a tutt’oggi della sospensione per le ragioni di cui alla sentenza del 10 novembre 2016, “operante di diritto”. Che il neo “sindaco-sospeso” già conosceva e che  lui stesso avrebbe dovuto dichiarare, per non incorrere in un’ennesima violazione di legge. Di cosa, dunque, stiamo parlando?

RAGIONI GIURIDICHE E DI LANA CAPRINA

Nessuno (se non gli stessi eletti della maggioranza) mette in dubbio la legittimità del Consiglio Comunale neo-eletto. Ma é ormai acclarato che il sindaco proclamato NON PUO’, da subito, esercitare le funzioni (quindi nemmeno firmare il manifesto di proclamazione, figuriamoci se può scegliere con decreto uno o più assessori e vice sindaco), se non producendo atti “inesistenti” e “inefficaci”.

Tuttavia la politica è anche responsabilità e al di la degli interessi di partito o personali, i consiglieri della maggioranza (e forse qualcuno della minoranza), devono assumersi la responsabilità, senza nascondersi dietro il dito, perché essi sapevano benissimo a cosa andavano incontro. Sapevano di traghettare l’Ente da un Commissario Straordinario (con i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale) ad un Commissario Prefettizio (con poteri di sindaco e giunta) e non possono dare ora la colpa ad altri che vogliono solo far rispettare le regole.

Su questo devono farsene una ragione ed essere seri, così come seri devono essere gli operatori dell’informazione, dimostrando di essere capaci di non confondere le loro pulsioni personali, le loro simpatie o amicizie, con l’esecuzione di una legge che lo stesso Presidente della Commissione Giustizia ha votato in religioso silenzio.

19/06/2017

antonio morabito

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